TRIBUNALE DI LIVORNO 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
        dott. Carlo Cardi - Presidente; 
        dott. Emilia Grassi - Giudice; 
        dott. Luigi Nannipieri - Giudice; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  iscritta
al  n.  r.g.  472/2021  promossa   da:   Massimiliano Caroppo   (C.F.
CRPMSM72L29E625L), Marzia Gisonni  (C.F.  GSNMRZ78E52E625U),  con  il
patrocinio dell'avv. Gagliardi Giulia ricorrente - reclamante; 
Premesso: 
    che Massimiliano  Caroppo,  Marzia  Gisonni  depositavano  il  26
ottobre  2020  una  «proposta  di  piano  del  consumatore   per   la
composizione della crisi da sovraindebitamento»; 
    che, in estrema sintesi la proposta prevede  la  destinazione  di
euro 200,00 mensili (di cui euro 150,00 erogati dal  padre  del  sig.
Massimiliano Caroppo ed euro 50,00 prelevati dallo stipendio del sig.
Massimiliano  Caroppo)  per  complessive  77  rate,   con   pagamento
integrale dei debiti prededucibili e privilegiati (rate sino alla 29)
e quindi del 18,64% dei creditori chirografari (rate  dalla  29  alla
77); 
    che il giudice designato rigettava la richiesta  di  omologa  del
piano  del  consumatore  con  provvedimento  del  21  gennaio   2021,
osservando in particolare: «Per soddisfare il  suo  credito  di  euro
43.502,63 la Ifis NPL S.p.a. ha ottenuto in data 28 ottobre 2020  dal
G.E. una ordinanza di assegnazione del  quinto  dello  stipendio  del
sig. Caroppo Massimiliano, che non risulta  essere  stata  impugnata,
come confermato  alla  odierna  udienza  dal  difensore  della  parte
ricorrente  e  dunque  divenuta   definitiva.   Tale   ordinanza   di
assegnazione non puo' essere posta nel nulla perche' l'art.  8  comma
1-bis  della  legge  n.  3/2012  consente  la  sola  falcidia  o   la
ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione  del  quinto  o  da
prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il  credito  per
il quale il titolare ha gia' ottenuto, come nel caso  di  specie  che
riguarda Ifis NPL S.p.a. un'ordinanza di assegnazione  a  seguito  di
pignoramento presso terzi. Trattandosi di  provvedimento  definitivo,
essa non puo' essere posta in discussione. La Corte di Cassazione  ha
infatti chiarito al  punto  1.3.  della  motivazione  della  sentenza
10820/2020 che «La procedura esecutiva di espropriazione  di  crediti
presso terzi ha la funzione di soddisfare il  creditore  non  gia'  -
come   accade   nelle   altre   forme   dell'esecuzione   forzata   -
attribuendogli il ricavato di una vendita  forzata  od  assegnandogli
una res  determinata,  ma  trasferendo  al  creditore  procedente  la
titolarita' del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo.
Questo trasferimento  avviene  per  effetto  dell'ordinanza  prevista
dall'art. 553 del codice  di  procedura  civile,  e  consiste  in  un
mutamento del soggetto  attivo  dell'obbligazione  dovuta  dal  terzo
pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro  e'
quello di trasferire un credito dal debitor  debitoris  al  creditore
procedente;  e  se  l'ordinanza  di  assegnazione   realizza   questo
trasferimento, deve concludersi  che,  con  la  pronuncia  di  quella
ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed e'  da
quel momento conclusa e definita.» Al tale conclusione  non  osta  il
disposto dell'art. 2928  del  codice  civile,  secondo  il  quale  il
diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo  con  la
riscossione  del  credito  assegnato.  Tale  previsione  ha   infatti
unicamente  l'effetto  di  attribuire  all'assegnazione  del  credito
pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia  pro  solvendo.
Tale  effetto  fu  voluto  dal  legislatore  a  maggior  tutela   del
creditore,  garantendogli  in  caso  di   mancata   riscossione,   la
possibilita' di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base
al medesimo titolo (cfr. ancora Cassazione 10820/2020 e Cassazione n.
26036 del  29  novembre  2005,  Cassazione  ordinanza  n.  11660  del
07/06/201). Ne consegue pertanto che il credito della Ifis NPL S.p.a.
che ha gia' ottenuto la assegnazione del quinto dello  stipendio  del
Caroppo non puo' essere posta nel nulla, sul rilievo che  il  ricorso
introduttivo della presente procedura  sia  stato  depositato  il  26
ottobre 2020, come sostenuto dal difensore di  parte  ricorrente,  in
quanto nella procedura di sovraindebitamento - piano del  consumatore
non e' previsto alcun automatic  stay  come  avviene  nel  concordato
preventivo  ai  sensi  dell'art  168  l.f.  dalla  pubblicazione  nel
registro  delle  imprese  del  ricorso  per  concordato,  potendo  la
sospensione essere disposta solo con decreto  di  sospensione  emesso
dal giudice ex art 12-bis comma 2 legge n. 3/2012 nel caso di  specie
non emesso avendo il tribunale provveduto ex art. 9 comma 3 l.f. 
    Pertanto prevedendo il piano del  consumatore  il  pagamento  del
credito di Ifis NPL S.p.a. nella misura del 18,64% e  dunque  essendo
destinato a porre  nel  nulla  la  ordinanza  di  assegnazione  ormai
definitiva lo stesso e' giuridicamente inammissibile»; 
    che  hanno  proposto  tempestivo  reclamo  Massimiliano  Caroppo,
Marzia  Gisonni,  in  particolare  evidenziando:  «le  procedure   di
sovraindebitamento  hanno  natura  concorsuale  e  cio'   si   ricava
chiaramente dall'art. 6 nonche' dall'art. 7 della  legge  n.  3/2012.
Questo comporta che a dette procedure,  in  presenza  di  lacune,  si
debbono applicare, in via  analogica,  le  disposizioni  in  tema  di
fallimento ... in considerazione del fatto che  l'omologa  del  piano
comporta effetti equiparati all'atto  di  pignoramento  (art.  12-bis
comma 7 legge n. 3/12)»; i reclamanti, richiamando  alcune  pronunzie
di merito hanno inoltre osservato che «in applicazione analogica  dei
principi che valgano  in  materia  fallimentare,  ...  va  richiamato
l'indirizzo costante della Cassazione (Cassazione 1227/16, Cassazione
7508/11, Cassazione 5994/11, Cassazione 1544/06,  Cassazione  1611/00
ecc)  secondo  cui  «in  caso  di  fallimento   del   debitore   gia'
assoggettato ad espropriazione presso terzi,  il  pagamento  eseguito
dal terzo  debitore  in  favore  del  creditore  che  abbia  ottenuto
l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 del codice
di procedura civile e' inefficace, ai sensi dell'art. 44  l.fall.  Se
intervenuto successivamente alla  dichiarazione  di  fallimento,  non
assumendo  alcun  rilievo,   a   tal   fine,   la   circostanza   che
l'assegnazione sia stata disposta in data  anteriore.  L'assegnazione
infatti   non   determina   l'immediata   estinzione    del    debito
dell'insolvente, in  quanto,  avendo  essa  luogo  "salvo  esazione",
l'effetto satisfattivo per il creditore procedente  e'  rimesso  alla
successiva riscossione del credito assegnato ... il  principio  della
"par condicio creditorum" ...  e'  violato  non  solo  dai  pagamenti
eseguiti  dal  debitore   successivamente   alla   dichiarazione   di
fallimento, ma da  qualsiasi  atto  estintivo  di  un  debito  a  lui
riferibile, sia pur indirettamente,  in  quanto  effettuato  con  suo
denaro o per suo incarico o in  suo  luogo  e  a  tale  categoria  va
ricondotto il pagamento eseguito dal terzo  debitore  in  favore  del
creditore  del  fallito»;  che  «con  l'omologazione  del  piano  del
consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente
in tutte le procedure  concorsuali  quali  sono  quelle  relative  al
sovraindebitamento del debitore non fallibile) cessa  definitivamente
il suddetto pignoramento ed il credito residuo sara'  pagato  secondo
le condizioni previste dal piano ... il pignoramento del quinto dello
stipendio si esegue man mano che lo stipendio  viene  accreditato  al
debitore ... nel caso di specie le somme gia' percepite dal creditore
in forza del citato  pignoramento  non  vengono  toccate  e  solo  il
residuo credito viene  pagato  secondo  le  condizioni  previste  dal
piano»; 
    che quindi secondo i reclamanti, ferma la precedente ordinanza di
assegnazione, a  seguito  dell'omologa  del  piano  del  consumatore,
potrebbero  diventare   inefficaci   i   pagamenti   successivi,   in
applicazione  analogica  dell'art.  44   legge   fallimentare,   come
interpretato dalla giurisprudenza di legittimita'; 
Ritenuto: 
    di  dover   sollevare   d'ufficio   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis della legge 27 gennaio  2012,
n.  3  come  introdotto  art.  4-ter,  comma  1,  lettera   d),   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito  con  modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in relazione  all'art.  3  della
Costituzione nella parte in cui  non  stabilisce  che  il  piano  del
consumatore possa  prevedere,  alle  medesime  condizioni,  anche  la
falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i  quali  il  creditore
abbia gia' ottenuto ordinanza di assegnazione di  quota  parte  dello
stipendio, del trattamento di fine rapporto  o  della  pensione,  con
inefficacia dei pagamenti successivi all'omologazione del piano; 
Considerato, circa la rilevanza: 
    che, come esposto, il piano del  consumatore  per  cui  e'  causa
prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore  Ifis
NPL, che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto  ordinanza
di assegnazione di quota parte dello stipendio del sig.  Massimiliano
Caroppo; 
    che l'art. 8, comma 1-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3  come
introdotto dall'art. 4-ter, comma l, lettera d), del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni  dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176 dispone:  «l-bis.  La  proposta  di  piano  del
consumatore puo' prevedere anche la falcidia  e  la  ristrutturazione
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con  cessione  del
quinto dello stipendio, del trattamento  di  fine  rapporto  o  della
pensione e dalle  operazioni  di  prestito  su  pegno,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7, comma l, secondo periodo»; che il comma secondo
del richiamato art. 4-ter decreto-legge n. 137/2020  stabilisce:  «2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle  procedure
pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto»; 
    che tale disposizione, applicabile  alla  procedura  per  cui  e'
causa, limita la possibilita' di falcidia e ristrutturazione ai  soli
«contratti di finanziamento con cessione del quinto dello  stipendio,
del  trattamento  di  fine  rapporto  o  della  pensione»   e   nella
fattispecie  il  piano  del  consumatore  prevede   la   falcidia   e
ristrutturazione del debito del creditore Ifis NPL, che  ha  promosso
pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza  di  assegnazione  di
quota parte dello stipendio; 
    che il giudice del provvedimento reclamato ha motivato il diniego
di omologa del piano sul presupposto che non  sarebbe  possibile  far
cessare gli effetti dell'ordinanza di assegnazione ormai definitiva e
sul fatto che  la  legge  consente  la  falcidia  e  ristrutturazione
unicamente  dei  debiti  derivanti  da  cessione  del  quinto   (vedi
motivazione  del  provvedimento   reclamato:   «Tale   ordinanza   di
assegnazione non puo' essere posta nel nulla perche' l'art.  8  comma
1-bis  della  legge  n.  3/2012  consente  la  sola  falcidia  o   la
ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione  del  quinto  o  da
prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il  credito  per
il quale il titolare ha gia' ottenuto, come nel caso  di  specie  che
riguarda Ifis NPL S.p.a. un'ordinanza di assegnazione  a  seguito  di
pignoramento presso  terzi  ...  Pertanto  prevedendo  il  piano  del
consumatore il pagamento del credito di Ifis NPL S.p.a. nella  misura
del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la  ordinanza
di  assegnazione  ormai  definitiva  lo  stesso   e'   giuridicamente
inammissibile»); 
Considerato circa la non manifesta infondatezza: 
    che  il  collegio  condivide  la  motivazione  del  giudice   del
provvedimento reclamato; 
    che non puo' ritenersi che la semplice natura  concorsuale  della
procedura del piano del consumatore possa comportare di  per  se'  la
possibilita' di applicazione analogica delle disposizioni dettate per
il fallimento e, segnatamente, dell'art. 44 della legge  fallimentare
richiamato dalla difesa della parte reclamante, posto che  nel  piano
del   consumatore   non   si    verifica,    pacificamente,    alcuno
«spossessamento» del debitore e la disposizione  dell'art.  44  legge
fallimentare  e'  diretta  conseguenza  del   generale   vincolo   di
indisponibilita' di cui al precedente art. 42; 
    che, peraltro, l'art. 44 della legge fallimentare  determina  una
inefficacia generalizzata  ed  automatica  dei  pagamenti  successivi
(anche se eseguiti da un terzo in relazione a precedente ordinanza di
assegnazione, come chiarito  dai  giudici  di  legittimita'),  mentre
nella  fattispecie  si  tratterebbe   non   di   una   automatica   e
generalizzata inefficacia correlata ad un  altrettanto  generalizzato
spossamento, ma della mera  possibilità-facolta'  di  prevedere,  nel
piano, la specifica  inefficacia  di  determinati  pagamenti  pur  se
eseguiti  da  terzi  in  adempimento  di  ordinanza  di  assegnazione
definitiva; 
    che la disposizione introdotta dall'art. 4-ter  decreto-legge  n.
137/2020,  pura  fronte  di  un  precedente  dibattito  dottrinale  e
giurisprudenziale  relativo  alla  possibilita'  per  il  piano   del
consumatore omologato di  far  cessare  l'efficacia  non  solo  delle
precedenti cessioni del quinto di stipendio ma anche delle precedenti
assegnazioni definitive di quota parte dello stipendio,  ha  limitato
la  possibilita'  di  falcidia  o  ristrutturazione  ai  soli  debiti
derivanti  da  cessione  volontaria  del  quinto,  non  disciplinando
l'ipotesi di assegnazione all'esito  di  procedura  esecutiva  presso
terzi; 
    che il Collegio ritiene di non poter estendere in  via  analogica
la disposizione dettata per la cessione volontaria del  quinto  anche
alle  ordinanze  giudiziali  di  assegnazione,  stante  il  carattere
specifico ed espresso della norma, il fatto  che,  come  esposto,  la
questione interpretativa sorta e che la norma ha parzialmente risolto
era riferita ai  due  distinti  casi  della  cessione  del  quinto  e
dell'ordinanza di assegnazione anteriore ed il legislatore ha  inteso
provvedere unicamente con riferimento alla cessione del  quinto;  che
inoltre nel caso dell'assegnazione occorrerebbe privare di  efficacia
(non un precedente atto negoziate  ma)  un  provvedimento  giudiziale
definitivo, conclusivo della procedura esecutiva gia' intrapresa; 
    che osta all'applicazione in via analogica dell'art. 4-ter, comma
1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137  anche  il
principio normativo  di  intangibilita'  degli  atti  esecutivi  gia'
compiuti ex art. 187-bis disp.att.c.p.c.; 
    che la Suprema Corte con  riferimento  al  concordato  preventivo
(procedura  concorsuale  per  molti  versi  analoga  al   piano   del
consumatore) ha avuto modo di chiarire, anche recentemente,  che  non
operando  alcuno  «spossessamento»  del  debitore  non  puo'  trovare
applicazione l'art.  44  legge  fallimentare  e  quindi  non  possono
privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto
alla iscrizione della domanda di concordato e restano validi e dovuti
i pagamenti, effettuati anche successivamente (vedi Cassazione civile
sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850: «nel  concordato  preventivo,  ove
non trova applicazione il cd.  "spossessamento"  previsto  in  ambito
fallimentare dagli articoli 42 e 43  l.  fall.,  con  la  conseguente
previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la
dichiarazione di fallimento, ai sensi  del  successivo  art.  44,  ma
opera un diverso congegno in forza del  quale  il  debitore  conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa  sotto  la
vigilanza del  commissario  giudiziale,  e'  legittimo  -  salvo  non
ricorra l'ipotesi di  frode  di  cui  all'art.  173  l.  fall.  -  il
pagamento  effettuato  dal  "debitor  debitoris"  in  esito   ad   un
pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione  della
domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione  di
cui all'art.  533  del  codice  di  procedura  civile  sia  anch'essa
antecedente a detta  pubblicazione,  quantunque  il  pagamento  venga
invece effettuato successivamente ad essa»; in motivazione la Suprema
Corte tra l'altro osserva: «se l'esecuzione presso terzi,  introdotta
prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo,  e'
gia' pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli  effetti  di  essa
rimangono fermi (v. art.  187-bis  disp.  att.  c.p.c.),  sebbene  il
pagamento sia successivo all'inizio  della  procedura  concordataria;
difatti, l'ordinanza di assegnazione del  credito,  emessa  ai  sensi
dell'art. 553 del  codice  di  procedura  civile  in  presenza  della
dichiarazione positiva del terzo, per la  sua  natura  liquidativa  e
satisfattiva, segna,  col  trasferimento  coattivo  del  credito  dal
debitore   esecutato    (assegnante)    al    creditore    pignorante
(assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo
del processo di espropriazione presso terzi  (Cassazione  29  ottobre
2003, n. 16232; Cassazione 28 giugno 2000, n. 8813 ... contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'assetto fino ad ora esaminato,
che differenzia la disciplina concordataria da quella del fallimento,
in particolare con riguardo all'omesso richiamo in tema di concordato
della  l.  fall.,  art.  44,  non  e'  frutto  di   un   difetto   di
coordinamento,  tale  da  interpellare  la  Corte  addirittura  sulla
costituzionalita'  della  previsione,  ma  della  chiara  logica  del
sistema ... la l. fall., art.  44  e'  un  corollario  anzitutto  del
precedente art. 42, in forza del quale la  sentenza  dichiarativa  di
fallimento   priva   il   fallito   «dell'amministrazione   e   della
disponibilita' dei suoi beni», nonche' dell'art. 43, che  sottrae  al
fallito la legittimazione processuale nelle  controversie,  anche  in
corso, relative a  rapporti  di  diritto  patrimoniale  compresi  nel
fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso e' stato anche di
recente evidenziato che il citato art. 44 «rappresenta la  proiezione
del  cd.  spossessamento  sostanziale  e  processuale  tracciato  dai
precedenti articoli 42 e 43 ... in  attuazione  del  principio  della
"cristallizzazione", alla data del fallimento, dei  rapporti  facenti
capo al fallito»); 
    che quindi, avuto riguardo anche a quanto chiarito dai giudici di
legittimita', non puo' applicarsi l'art. 44 l. f. ne'  estendersi  in
via  meramente  interpretativa  all'ordinanza  di  assegnazione   dei
crediti intervenuta prima dell'omologa del piano del  consumatore  la
disciplina dettata espressamente per la  sola  cessione  del  quinto,
come gia' evidenziato dal giudice nel provvedimento reclamato; 
    che  tuttavia  il  meccanismo  attraverso  il  quale   opera   il
soddisfacimento del credito e' del  tutto  analogo,  con  riferimento
alla cessione  del  quinto  dello  stipendio  ed  alla  ordinanza  di
assegnazione relativa a crediti ancora non sorti: in entrambi i  casi
si ha una  modificazione  soggettiva  del  rapporto  creditorio  (nel
credito futuro verso il terzo subentrano  il  creditore  assegnatario
ovvero il creditore cessionario), con effetto liberatorio  posteriore
condizionato  all'effettiva   riscossione   successiva,   ossia   pro
solvendo; 
    che quindi appare contrario a  ragionevolezza  ex  art.  3  della
Costituzione limitare la possibilita' di falcidia e  ristrutturazione
ai soli «debiti derivanti da contratti di finanziamento con  cessione
del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o  della
pensione» e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia  gia'
ottenuto ordinanza di assegnazione di quota  parte  dello  stipendio,
del trattamento di fine rapporto o della pensione;